ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

DENOMINATA “ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO.LAGARO”

Socio: Profilo personale:
Attilio Gasperotti >>clicca_qui<<
Umberto C.
Vincenzo B. >>clicca_qui<<
Paolo Z.
Valentina C. >>clicca_qui<<

L’anno duemilasette, il giorno uno del mese di luglio, i sottoscritti signori convengono e deliberano di costituire l’Associazione culturale denomintata “ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO.LAGARO”:

  • La sede dell’Associazione è stabilita a Pomarolo in Via Basiano, 35;

  • L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha il fine di favorire la crescita culturale e sociale di ogni cittadino appartenente alla comunità di Pomarolo ed europea, nonché promuovere lo scambio interculturale tra i popoli dell’Europa ed in particolare tra le minoranze etnico linguistiche della stessa;

  • I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell’Associazione che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

  • I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi, nella persona dei signori:

Attilio Gasperotti nato a Rovereto (TN) il 16/10/53 residente a Pomarolo via Basiano, 35

Umberto C.

Vincenzo B. nato a Forlimpopoli (FO) il 24.08.1942 residente a Besenello Via Pietro Vanzetti,36

Paolo Z. nato a Rovereto il 11.06.1960 residente a Nogaredo Via Molini, 9

Valentina C.

L’Assemblea durante la prima seduta, nomina il Consiglio direttivo ed i Revisori dei Conti.

Il Consiglio direttivo appena nominato provvede alla nomina del Presidente nella persona di:

Presidente – Attilio Gasperotti

Statuto

art. 1
E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO.LAGARO” – l’Associazione non ha scopo di lucro ed ha il fine di favorire la crescita culturale e sociale di ogni cittadino appartenente alla comunità di Pomarolo e Europea, nonché promuovere lo scambio interculturale tra i popoli dell’Europa ed in particolare tra le minoranze etnico linguistiche della stessa;

art. 2
L'Associazione promuove studi, manifestazioni ed iniziative di varia natura, che contribuiscano alla crescita degli interscambi culturali e professionali.
Essa considera obiettivo primario la realizzazione di progetti innovativi e la produzione di una qualificata attività di ricerca e comunicazione in tali ambiti.  Le iniziative dell'Associazione hanno interesse e rilevanza per tutta la Vallagarina, macroregionale, nazionale ed internazionale sia per la provenienza dei partecipanti che per i temi trattati.

art. 3
L'Associazione, che non ha fini di lucro, persegue come scopi precipui:
a.organizzazione e promozione di iniziative culturali e professionali, orientate a favorire un ampio e libero confronto di opinioni, anche a mezzo di organizzazione di corsi strumentali vocali e di ballo,  produzione di seminari, convegni, dibattiti, e altre iniziative, appropriata ed inerenti le finalità sociali;
b.promozione di collaborazioni, a breve e lungo termine, con organismi, istituzioni, centri di ricerca, fondazioni nazionali ed internazionali ed enti ed associazioni interessati a collaborare con i programmi dell'associazione e a realizzare progetti di scambio culturale e professionale;
c.studio ed approfondimento delle problematiche esistenti nell’Unione europea ed internazionale nonché diffusione di informazioni sugli aspetti culturali, politici, economici e sociali relativi all’integrazione europea;
d.pubblicazione di ricerche, saggi, studi, atti di manifestazioni convegnistiche e produzione di eventi, mostre, rassegne e spettacoli sui temi di interesse dell'associazione;
e.realizzazione e promozione di indagini sociali finalizzate ad approfondire la conoscenza delle dinamiche culturali, professionali e sociali presenti nei diversi paesi;
f.promozione della cooperazione economica tra paesi e all'interno di ogni singola realtà nazionale attraverso l'avvio di iniziative commerciali, turistiche, legate ai servizi ed alle arti;
g.promozione dell'aggregazione di differenti figure professionali impegnate attivamente nei temi dell'innovazione sociale ed economica e istituzione di rapporti permanenti ed organici con i settori della politica e dell'economia che concorrono naturalmente alle attività proprie dell'associazione.

art. 4
L'Associazione è organizzata in quattro categorie di soci: fondatori, effettivi. Onorari.
Sono soci fondatori coloro che hanno stipulato l’atto costitutivo dell’Associazione e coloro che - nella stessa qualità - verranno cooptati dal Consiglio Direttivo fra i partecipanti alla vita dell’Associazione recanti ad essa con continuità il proprio contributo.

art. 5
Possono essere ammessi a soci effettivi persone fisiche o giuridiche, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e versino la quota associativa annua.

art. 6
Sono soci onorari - in seguito a nomina dell'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo - le persone che si siano distinte, in Italia e all'estero, con studi ed opere che abbiano recato un significativo contributo allo sviluppo degli studi, della ricerca e delle applicazioni nel settore dell’innovazione sociali e della comunicazione nonché della cooperazione culturale.

art. 7
L'ammissione in qualità di socio effettivo dell'Associazione, si basa su richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo contenente una dichiarazione di accettazione dello statuto, e con informazioni utili per la valutazione.
La richiesta e dichiarazione dovranno essere accompagnate dalla presentazione di almeno due soci. L'ammissione è in ogni caso soggetta ad insindacabile approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed ha corso di validità solo dopo l'approvazione e in seguito al versamento della quota sociale.
La qualità di socio dà diritto:
a partecipare alle assemblee dell’Associazione;
al voto nell'assemblea, qualora il socio abbia compiuto 18 anni di età o sia una persona giuridica;
all'elezione alle cariche sociali;
alla partecipazione a manifestazioni ed attività dell'Associazione.

art. 8
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione, morosità ed indegnità come appresso previsto. La perdita a qualsiasi titolo, della qualità di socio non comporta la restituzione dei contributi versati. I soci che avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Le dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, avranno effetto dal 1 gennaio e dovranno pervenire entro la data del 30 novembre dell'anno precedente.  L'esclusione per morosità è disposta dal Consiglio Direttivo, quando il socio si sia reso inadempiente al versamento delle quote associative per due anni, anche non consecutivi. L'esclusione per indegnità è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per uno dei seguenti motivi:
a)ripetute violazioni, dirette od indirette, delle norme fondamentali dello statuto e in particolare di quelle concernenti lo scopo dell'associazione o per comportamenti gravemente contrari alle direttive e ai programmi dell'associazione;
b)condanne con sentenza definitiva per reati dolosi contro la persona, il patrimonio o la pubblica amministrazione.

art. 9
Sono organi dell'Associazione:
a)L'Assemblea dei soci
b)Il Consiglio Direttivo
c)Il Presidente e il vicepresidente

art. 10
Compiti dell'Assemblea sono:
a.    deliberare le modifiche dello Statuto;
b.    eleggere il Consiglio Direttivo e due dei revisori dei conti;
c.    deliberare sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo sul conto consuntivo e sul bilancio di previsione;
d.    deliberare su quant'altro venga posto dal Consiglio Direttivo o sia di competenza dell'assemblea.
L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo.
In prima convocazione l'Assemblea è valida se sono presenti rappresentati almeno la metà dei soci: i seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta, sulla cui validità giudica insindacabilmente il Presidente dell'Associazione, da altro socio non amministratore. Un socio non può rappresentare più di due altri soci. L'assemblea nomina un segretario responsabile della redazione del verbale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi. Tuttavia le modifiche dello Statuto è necessario il voto favorevole di due terzi dei soci presenti o rappresentati.

art. 11
Il Consiglio Direttivo, nel numero massimo di sette membri, è eletto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza assoluta. Fanno parte del Consiglio Direttivo:

- quattro soci fondatori;
- tre soci eletti dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente e il vice Presidente. I membri restano in carica per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Qualora un membro del Consiglio venga a mancare, il Consiglio stesso ha la facoltà di cooptare un nuovo membro, che rimane in carica fino alla scadenza del mandato triennale dell'intero Consiglio, e che deve essere scelto tra le categorie di soci di cui faceva parte il precedente membro.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.  Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.  In caso di parità di voti decide il voto del Presidente o, in vece sua, del vice Presidente.

art. 12
Il Consiglio Direttivo ha come compiti:
a.    deliberare il programma annuale di attività da inviare a tutti i componenti dell'Assemblea;
b.    predisporre il progetto di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
c.    nominare il segretario e il tesoriere;
d.    proporre all'Assemblea variazioni da introdurre nel bilancio preventivo;
e. stabilire le quote di partecipazione dei soci;
f. ha facoltà di assumere e licenziare il personale;
g. ha facoltà di autorizzare l’apertura di sedi periferiche e territoriali dell’associazione, anche in ambito extra nazionale;
h. decidere in ultima istanza dell'esclusione di un socio dell'Associazione.

art. 13
Il Presidente del Consiglio Direttivo:
a)è il legale rappresentante dell'associazione;
b)convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
c)firma gli atti, le carte e i provvedimenti relativi a tutti gli affari e interessi dell'Associazione;
d)cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
e)ordina i pagamenti, ne limiti degli stanziamenti di bilancio, firma i relativi mandati e liquida i conti;
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.

art. 14
Il Consiglio Direttivo, su proposta della Presidenza istituisce Commissioni di lavoro permanenti o a termine, sui principali temi oggetto dell'attività dell'Associazione.
Alle Commissioni di lavoro, presiedute da un componente del Consiglio Direttivo, potranno, su invito del loro Presidente, partecipare anche i non iscritti all'Associazione.
Il patrimonio sociale è indivisibile. In caso di perdita della qualità di socio, per qualunque motivo avvenga, né il socio né i suoi avanti causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.

art. 15
Il Consiglio Direttivo, su proposta della Presidenza, nomina un Comitato scientifico composta da studiosi, ricercatori ed esperti di chiara fama, interessati ai temi dell'associazione.
Al Comitato verrà chiesto di pronunciarsi sui diversi aspetti dell'attività stessa. ad esso potranno essere affidati lavori di ricerca e approfondimento su argomenti specifici. Nella sua prima riunione, il Comitato nomina tra i propri membri un coordinatore.

art. 16
La durata dell'Associazione è illimitata. Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2006. I successivi esercizi si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura, il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio e lo sottoporrà all'Assemblea dei soci.

art. 17
Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'associazione sono costituite dalle quote di iscrizione e di partecipazione di soci, dai contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati, dai beni che per qualsiasi titolo pervengano all'associazione, dalle eccedenze attive delle gestioni annuali, dagli investimenti immobiliari e mobiliari, dai proventi dovuti da manifestazioni e dalla vendita di pubblicazioni scientifiche e tecniche, dagli interessi del fondo patrimoniale.

art. 18
Lo scioglimento dell'Associazione o la sua fusione in altra società o Associazione, possono essere deliberati solo in assemblee appositamente convocate, con il voto favorevole diretto o per delega, di almeno due terzi dei soci. L'assemblea dei soci provvederà, in caso di scioglimento dell'Associazione, a fissare le norme per la devoluzione o ripartizione dei fondo sociale

art. 19
Il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione e delle varie attività promosse potranno essere oggetto di un apposito regolamento che sarà deliberato in via preliminare dal Consiglio Direttivo ed approvato in via definitiva dalla successiva assemblea.
Pomarolo li, 1 luglio 2007




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